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Sblocca cantieri, la semplificazione delle procedure nelle zone sismiche e per le opere strutturali

Le procedure di autorizzazione sono stabilite secondo un criterio di “rilevanza” degli interventi per la pubblica incolumità. In attesa delle linee guida del Mit, sorgono nuove responsabilità per il progettista che assevera il rispetto delle norme. La Regione Siciliana in prima fila nella semplificazione delle autorizzazioni del Genio Civile.

Il Decreto legge cd Sblocca cantieri, in vigore dal 19 aprile 2019, con l’articolo 3 modifica le disposizioni del Dpr n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’Edilizia, Tue), introducendo delle semplificazioni nella disciplina degli interventi in zone sismiche e della denuncia delle opere strutturali.

Dove sta la novità

La novità è che per alcune opere, definite interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza”, non c’è più l’obbligo della preventiva autorizzazione sismica del Genio civile (art. 94 Tue), che rimane per gli interventi “rilevanti”. Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

In attesa (senza scadenza) delle linee guida del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata, che renderanno la semplificazione pienamente operativa, si può solo tracciarne i limiti, in base al testo del decreto che stabilisce anche, nelle more dell’emanazione delle linee guida, che le regioni possano comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. Una volta emanate le linee guida per gli interventi in zone sismiche, le regioni dovranno adottare specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

Le tre categorie di interventi (nuovo articolo 94-bis Tue)

a) Gli interventi “rilevanti” per la pubblica incolumità comprendono:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) gli interventi di “minore rilevanza” per la pubblica incolumità comprendono:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a) , n. 2);

c) gli interventi “privi di rilevanza” per la pubblica incolumità sono quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

La denuncia dei lavori in zone sismiche (modifiche all’art. 93 Tue)

Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione e deve rispettare quanto previsto dalle norme tecniche.
Per la denuncia dei lavori in zone sismiche nonché delle varianti di carattere non sostanziale, il contenuto del progetto deve “essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica“.
La novità è che il progettista dovrà accompagnare i progetti con “una dichiarazione che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica”.

Il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori per le opere strutturali, per le quali non è più richiesta la presentazione in triplice copia del progetto dell’opera, ma basta presentare un unico esemplare. Lo stesso vale per la relazione firmata dal progettista e dal direttore dei lavori prima della realizzazione.

La denuncia delle opere strutturali (art. 65 Tue)

La denuncia va presentata dal costruttore allo sportello unico non più per le sole “opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” bensì per “tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore”. Lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori “l’attestazione dell’avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale”. Tale attestazione è l’unico documento da conservare in cantiere (art. 66 Tue).

La relazione a strutture ultimate

La relazione a strutture ultimate per le zone sismiche non dovrà essere presentata per “le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti” e in caso di “interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità”. Per queste due categorie di interventi, inoltre, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore dei lavori.

Classificazione territoriale o rilevanza degli interventi. Chi decide?

A rendere meno semplice la semplificazione, la sentenza della Corte di Cassazione penale n. 58313 del 28 dicembre 2018  chiarisce che, in assenza dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione, chi realizza un opera in zona sismica è sempre penalmente responsabile per i reati previsti nelle leggi che riguardano tali settori del territorio.

La sentenza interviene sul caso di un cittadino condannato a una sanzione pecuniaria e alla demolizione del manufatto abusivo, per aver edificato, su di un terrazzo presente in un immobile in zona sismica 2, una costruzione eretta da alcuni pilastri in legno, senza averne dato preavviso al competente Ufficio tecnico regionale (Soprintendenza).

Il carattere di sismicità

Il carattere di sismicità di una zona, ricorda la Cassazione, non necessita di particolari prove testimoniali, essendo individuato da apposite norme di carattere locale o nazionale (in primis l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274/2003, in GU dell’8 maggio 2003) che indicano con precisione quali siano le zone differenziate da quelle ordinarie nelle quali è applicabile la normativa speciale.

Tali norme devono essere comunque conosciute dal giudice ed automaticamente applicate in quanto facenti parte dell’ordinamento giuridico, nel caso in cui vengano contestati i reati edilizi previsti per la realizzazione di opere compiuta in assenza di apposita autorizzazione.

La chiusura della Cassazione

Secondo la Cassazione, quindi, oggetto delle autorizzazioni amministrative sono tutte le opere realizzate in zone sismiche indipendentemente dallo loro entità. Tale posizione, diretta a garantire la massima efficacia delle norme, che prevedono particolari cautele nel caso di attività realizzate in zone connotate dalla loro sismicità, potrebbe condizionare l’applicazione della semplificazione introdotta dallo Dl cd. Sblocca cantieri in base non alla classificazione sismica (1, 2, 3) del territorio dove ricadono gli interventi strutturali, ma in relazione alla loro rilevanza per la pubblica incolumità. Ma chi valuta tale “rilevanza”? In assenza di norme nazionali e regionali, la responsabilità di una tale discrezionalità graverà sul progettista che assevera i lavori. A questo punto, di sicuro c’è solo la “rilevanza” delle linee guida del Mit.

La delibera della Regione Siciliana

Tale aspetto non sembra  impensierire la Regione Siciliana che, con Delibera di Giunta n. 189 del 23 aprile 2019, ha stabilito che dal 31 maggio 2019 e fino all’emanazione delle linee guida del Mit, sul territorio regionale, gli uffici del Genio civile dovranno concentrare la propria attività di controllo solo su specifici interventi puntualmente individuati nelle zone sismiche. Restano subordinate al rilascio delle autorizzazioni preventive le opere da effettuare nelle zone ad alta sismicità o ricadenti in aree classificate a rischio idrogeologico, per quelle da realizzare nelle zone sismiche considerate a media e bassa sismicità basterà il deposito del progetto accompagnato da una dichiarazione di chi lo ha redatto.

Saranno invece esclusi, sia dall’obbligo dell’autorizzazione sia da quello del deposito del progetto, gli interventi cosiddetti “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità come muri di recinzione, pergolati, piccole piscine, coperture in alluminio o altri materiali leggeri di verande e balconi, ma anche ponteggi temporanei realizzati per la manutenzione o per la ristrutturazione di edifici. L’impresa, in questo caso, dovrà solo comunicare all’ufficio del Genio civile l’inizio dei lavori trasmettendo anche una loro breve descrizione. Toccherà al Direttore dei lavori, alla fine, stilare una dichiarazione di regolare esecuzione.

La chiusura del progetto “6.000 campanili”

Di particolare interesse per i piccoli comuni alle prese con il rischio sismico e idrogeologico, la disposizione del comma 7 del decreto Sblocca cantieri secondo cui alla data di entrata in vigore del decreto si ritengono conclusi i programmi infrastrutturali “6000 Campanili” e “Nuovi Progetti di Intervento”, di cui alla legge n. 98 del 9 agosto 2013 e legge n. 164 dell’11 novembre 2014. Il medesimo comma introduce un nuovo programma per i “Piccoli Comuni”, il cui finanziamento è previsto mediante l’utilizzo delle somme non utilizzate relative ai suddetti programmi cessati. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge sarà emanato un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di ricognizione delle somme relative ai predetti programmi iscritte nel bilancio dello Stato e non più dovute.

Dove finiranno i soldi mai utilizzati

Queste somme avanzanti dovranno essere versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2019, per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del nuovo Programma di interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti. L’esatta quantificazione delle somme, comprensiva di quelle iscritte in conto residui, con esclusione di quelle perenti, è rimessa al suddetto decreto ministeriale di ricognizione.

I piccoli comuni (popolazione inferiore a 3.500 abitanti al 31 dicembre del 2017) dovrebbero ricevere nei prossimi mesi risorse aggiuntive per finanziare interventi immediatamente cantierabili di manutenzione di strade, illuminazione pubblica ed edifici comunali. Le regole operative per potere accedere a tali finanziamenti saranno dettate con un decreto del ministro dell’Economia e delle finanze da adottare entro i 30 giorni successivi alla entrata in vigore della legge di conversione dello Sbloccacantieri, quindi entro la fine del mese di giugno.

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