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Sismabonus e Ecobonus

In Italia esistono due importanti strumenti fiscali per riqualificare gli immobili: L’Ecobonus ed il Sismabonus

Ecco un dettaglio di entrambe gli sgravi, ricordando che la normativa attuale consente anche la fruizione di uno speciale ecosismabonus in presenza di entrambi i tipi di riqualificazione.

Ecobonus: che cosa è

L’Ecobonus è stato istituito dalla legge 296/2006 (commi da 344 a 347) e dall’art.14 del decreto-legge 63/2013 come convertito dalla legge 90/2013 e come modificato dalla legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

Si tratta della detrazione Irpef o Ires (dal 50 al 75% delle spese sostenute) riconosciuta ai contribuenti (privati e società) che effettuano lavori per il risparmio energetico su edifici esistenti.

Il bonus viene erogato nella forma di riduzione delle imposte dovute, in 10 rate annuali di pari importo.

Sismabonus: che cosa è

Il Sismabonus è la detrazione Irpef o Ires (dal 50 all’85% delle spese sostenute) riconosciuta ai contribuenti (privati e società) che effettuano lavori per mettere in sicurezza case e edifici produttivi in zone ad alto rischio sismico.

La misura viene riconosciuta dal 1° gennaio 2017 può essere fruita per lavori realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo, per quelli utilizzati per attività produttive e per gli interventi di demolizione e ricostruzione, purché questi siano classificabili come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione. Il bonus viene erogato nella forma di riduzione delle imposte dovute, in 5 rate annuali di pari importo.

Chi può chiedere l’Ecobonus e il Sismabonus

I due benefici riguardano sia opere realizzate su immobili commerciali o dedicati ad attività produttive che sulle abitazioni. Gli interventi possono essere effettuati sia su prime che seconde case, ma anche su parti di condomini, per tutti quei lavori che certifichino il miglioramento energetico o l’adeguamento sismico della struttura stessa.

Ecosismabonus: che cosa è

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova detrazione quando si realizzano interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (cd. Ecosismabonus).

In questi casi, dal 2018 si può usufruire di una detrazione pari:

  • all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Le detrazioni dell’Ecobonus e del Sismabonus oggi

  • Ecobonus: la detrazione prevista per i lavori di risparmio energetico ammessi all’ecobonus è pari al 50% o al 65%, percentuale di detraibilità che sale fino al 75% per i condomini e che se accorpata al sismabonus può arrivare all’85% del totale di importo sostenuto. La detrazione è stata prorogata dalla Legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2019 per i lavori in edifici privati mentre, per le spese sostenute per interventi in parti comuni di condomini, la scadenza per fruire dell’agevolazione è fissata al 31 dicembre 2021;
  • Sismabonus: le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003). Per le spese di miglioramento della sicurezza antisismica degli edifici spetta una detrazione del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. NB – si ha diritto al sisma bonus anche in caso di abbattimento e successiva ricostruzione di un immobile purché ricostruito con la medesima volumetria mdell’edificio precedente. La ricostruzione (dopo demolizione) senza aumento di volumetria deve risultare nel titolo amministrativo (permesso di costruire e SCIA) che autorizza i lavori, che deve indicare che si tratta di lavori di ‘conservazione del patrimonio edilizio’ e non di nuova costruzione: di fatto, quindi, le asseverazioni dei professionisti tecnici a corredo devono essere allegate, “conformemente alle disposizioni regionali”, alla Scia o alla richiesta del permesso di costruire. Si ha diritto al bonus anche in caso di ricostruzione con sagoma diversa e anche se è avvenuta con tenue dislocamento in confronto al sedime originario;
  • sconto in fatturaa partire dal 1° gennaio 2020, sia per l’Ecobonus che per il Sismabonus, ma solo per gli interventi “di ristrutturazione importante di primo livello” per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo pari o superiore a 200 mila euro, è prevista la possibilità di optare, invece che per la detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Attenzione: l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, deve comprendere anche la ristrutturazione dell’impianto termico.

 

La cessione del credito per Ecobonus e Sismabonus

Gli artt. 14 e 16 del decreto legge 63/2013 prevedono la possibilità di cedere il credito corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico, quindi sia dell’Ecobonus che del Sismabonus.

Nello specifico, i soggetti che sostengono spese per interventi finalizzati, rispettivamente, alla riqualificazione energetica degli edifici o alla riduzione del rischio sismico degli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

In estrema sintesi, il meccanismo delle detrazioni prevede che si recuperi sotto forma di riduzione dell’imposta da pagare negli anni a venire una quota parte di spesa sostenuta per effettuare interventi di riqualificazione di edifici esistenti.
Questo presuppone almeno 3 fatti:

  1. che il soggetto abbia i soldi per sostenere la spesa, o che sia meritorio di credito da parte di un soggetto finanziatore (leggasi banca);
  2. che il soggetto abbia una capienza fiscale (ovvero, imposte da pagare) sufficienti ad assorbire la detrazione generata dalla spesa sostenuta.  Questo aspetto deve essere vero per l’intera durata della detrazione, implicando quindi un reddito annuo certo, abbastanza costante e “importante”: se infatti la detrazione supera l’ammontare delle imposte da pagare, non si genera un credito ma, semplicemente, si perde parte del beneficio fiscale maturato;
  3. che il soggetto abbia una aspettativa di vita sufficiente per godere sino in fondo delle detrazioni (ovvero, sia sufficientemente giovane per fruire di un beneficio fiscale che dura dai 5 ai 10 anni).
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[…] d’imposta sulle spese per interventi di riqualificazione energetica (c.d. “Ecobonus”), ai sensi dell’art. 14 del D.L. 04/06/2013, n. 63, commi 2-ter e […]

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